TERRORISMO: MAROCCHINI SCARCERATI, LE MOTIVAZIONI DEL RIESAME
(AGI) – Catanzaro, 25 nov. – “Condotte non sufficienti a configurare la fattispecie delittuosa contestata”, “lacune investigative”, “mancanza dell’elemento oggettivo del reato nonche’ di quello soggettivo”, e dunque “non ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie di reato in imputazione” e conseguente “annullamento dell’ordinanza coercitiva” e “revoca della disposta misura cautelare della custodia in carcere”. Questi, molto in sintesi, i passaggi piu’ significativi delle motivazioni in base alle quali il tribunale del riesame di Catanzaro ha scarcerato i tre marocchini finiti in manette nel catanzarese lo scorso gennaio nell’ambito dell’inchiesta battezzata “Nostalgia”, con le accuse di svolgere attivita’ di terrorismo internazionale. I giudici (Pietro Scuteri, Giuseppe Perri e Sergio Natale) con la decisione del 12 ottobre scorso hanno ribaltato completamente la propria precedente pronuncia del 3 marzo scorso, con cui invece la custodia in carcere era stata era stata confermata per i tre indagati. Si tratta di M’Hamed Garouan, imam della moschea di Sellia Marina (Cz), Brahim Garouan, 25 anni, figlio dell’imam, e Younes Dahhaky, 28 anni, residente a Lamezia Terme (Cz), per i quali le accuse formulate dagli inquirenti sulla base delle indagini della Digos parlano di presunte attivita’ di addestramento alle azioni violente con finalita’ di terrorismo, radicalizzazione e proselitismo nei confronti di appartenenti alle comunita’ islamiche, poiche’, secondo gli inquirenti, utilizzavano la rete internet per procacciarsi e diffondere documenti multimediali riguardanti l’uso di armi ed esplosivi, e software per il sabotaggio dei sistemi informatici. La seconda udienza al Riesame si e’ tenuta dopo che la Corte di cassazione, lo scorso 20 luglio, ha annullato la prima pronuncia, rinviando gli atti in Calabria per una nuova decisione, ravvisando nel provvedimento del tribunale catanzarese “un complessivo vistoso vizio motivazionale, che tracima nella vera e propria violazione della legge sostanziale, a proposito del duplice dolo specifico richiesto dalla norma”. Ed oggi la terna giudicante catanzarese, a seguito del secondo riesame, scrive che in effetti: “? rivalutando il materiale indiziario acquisito occorre rilevare come tali condotte (quelle contestate ai tre indagati, ndc) non siano sufficienti sic et simpliciter a configurare la fattispecie delittuosa di cui alla contestazione accusatoria”. (AGI) Cz2/Ros (Segue)