SERVER CANCELLA E-MAIL, PER IL GIUDICE IL FATTO NON SUSSISTE
(AGI) - Como, 23 feb. - Puo’ configurarsi il reato di distruzione della corrispondenza altrui se si cancellano le mail destinate ad un’altra persona? Nel caso che ha visto sul banco degli imputati Carlo Neri di Erba (Como), titolare di un server di posta elettronica, il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste. A denunciarlo, nel settembre 2002, furono due commercialisti di Barlassina (Milano) che decisero di risolvere il contratto con la ‘Net 1 Internet service provider’. Tramite questo server utilizzavano la posta elettronica a nome del proprio studio professionale tenendo cosi’ i contatti con i clienti. Il 9 settembre di quell’anno i due decisero di cambiare provider comunicando a Neri la loro intenzione.
Stando all’accusa, dal primo ottobre 2002 al 24 novembre successivo tutta la posta elettronica inviata al vecchio indirizzo, disattivato, non sarebbe mai stata trasferita a quello nuovo. Secondo i due commercialisti il provider, indispettito per la risoluzione del contratto, senza alcuna autorizzazione, avrebbe buttato nel cestino la corrispondenza privata e commerciale a loro diretta. Il reato e’ previsto dall’articolo 616 del codice penale in origine pensato solo per la corrispondenza tradizionale, esteso recentemente anche a quella informatica e telematica.
L’avvocato Andrea Ciccarone spiega di aver convinto il giudice in merito alla correttezza del suo assistito dimostrando che la corrispondenza dal vecchio indirizzo e’ stata regolarmente girata al nuovo. Quella non arrivata e’ da imputarsi a guasti tecnici. Una teoria che aveva gia’ convinto anche la pubblica accusa. (AGI)
Cli/Chi