FISCO: ENTRATE, DEI DOCUMENTI DI CARTA RESTA L’IMPRONTA DIGITALE

(AGI) – Roma, 27 ott. – In soffitta tutta la carta. Da oggi basta comunicare al Fisco l’impronta dell’archivio informatico dei documenti, che li sigilla senza possibilita’ di modificarli o sostituirli. Il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia detta le istruzioni che il responsabile della conservazione “leggera” dei file dovra’ seguire per trasmettere telematicamente alle Entrate l’impronta digitale dell’archivio informatico dei documenti fiscalmente rilevanti, con riferimento ai periodi d’imposta 2010 e precedenti. L’Agenzia ricorda che “in virtu’ di quanto disposto dal dm 23 gennaio 2004 sulle modalita’ di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici e la loro riproduzione in diversi tipi di supporto, gia’ da sei anni le aziende possono distruggere fatture e altra documentazione cartacea dopo averla memorizzata su un supporto informatico, a condizione che generino questa impronta”.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente tramite il canale Entratel o Fisconline e deve contenere, tra le altre informazioni, i dati identificativi dell’interessato, del responsabile della conservazione o del suo eventuale delegato, l’elenco dei documenti cui si riferisce l’impronta, l’indicazione del luogo in cui e’ conservata l’evidenza informatica da cui e’ stata generata l’impronta, la marca temporale apposta all’archivio. In via generale, i contribuenti che creeranno l’archivio informatico dei documenti relativi al 2010 dovranno comunicarne l’impronta entro gennaio 2012.
Inoltre, per gli anni d’imposta precedenti al 2010, i contribuenti che hanno proceduto a conservare i documenti rilevanti ai fini tributari con modalita’ digitale dovranno trasmettere le comunicazioni sempre entro gennaio 2012, ossia entro lo stesso termine d’invio previsto per comunicare l’impronta dell’archivio informatico relativo al 2010. Si ricorda che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate estende la validita’ dei documenti fino a che permane l’obbligo di conservarli ai fini tributari.
Il testo del provvedimento e’ disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it . Su FiscoOggi.it sara’ pubblicato un articolo sul tema. (AGI) Red