BOLLETTE: NENCINI, TELECOM PERSEGUIBILE RICETTAZIONE

(AGI) - Firenze, 2 apr. - ‘Il giudice di pace di Firenze ha ipotizzato in sentenza i reati di frode informatica, ricettazione e omessa denuncia a carico della Telecom per una bolletta ‘gonfiata’ di un utente fiorentino. La notizia viene dall’Aduc, associazione di consumatori, e rappresenta una conferma della bonta’, validita’ ed efficacia della nostra battaglia per bollette trasparenti e sulla necessita’ di regole piu’ chiare e obbligatorie nella loro formazione’. Lo sottolinea, in una nota, il capolista dei socialisti alla Camera dei deputati, Riccardo Nencini, appena appresa la notizia della sentenza del giudice di pace. ‘Quando sosteniamo - aggiunge Nencini - che invece di perdersi in promesse altisonanti destinate a rimanere parole vuote, le forze politiche e i candidati dovrebbero impegnarsi a risolvere casi concreti di sofferenza delle famiglie, intendiamo proprio questo: controllare il comportamento di chi gestisce servizi pubblici e far si’ che si innesti un circuito virtuoso nel loro rapporto con i cittadini. E’ il solo modo di rispondere all’ antipolitica e di fare l’ interesse dei nostri rappresentati’.

La dichiarazione di Nencini, che intanto ha dato il via ad una campagna di volantinaggio nelle citta’ e nei mercati della Toscana sulle bollette trasparenti, si riferisce alla istallazione di un dialer su un pc di un utente (il dialer e’ un programma che altera i parametri della connessione personale a internet cambiandone il numero telefonico e sostituendolo con un numero a pagamento maggiorato) e al conseguente addebito in bolletta di 70 euro. Nel caso dell’utente fiorentino - secondo gli approfondimenti legali dell’ Aduc - il gestore (Telecom) non aveva escluso che il traffico addebitato fosse il frutto di una azione fraudolenta ma aveva attribuito all’utente l’onere di adottare gli accorgimenti per prevenire condotte fraudolente e l’ obbligo di provvedere al pagamento. Per il giudice di pace invece quando insorge anche il piu’ piccolo ragionevole dubbio di una illiceita’ della provenienza del traffico telefonico si puo’ configurare il reato di ricettazione. Altre parti della sentenza riguardano il fatto che una volta costatato il carattere sospetto di una parte del traffico telefonico il gestore avrebbe dovuto segnalarlo alla Procura della Repubblica. (AGI)

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